Alla morte di un contestatario di un conto a firma disgiunta, il superstite: 1) Verso la Banca può disporre dell’intera somma. 2) Verso gli eredi del deceduto deve garantire che la metà entri nella successione

Ovviamente e come è noto a tutti, chiunque può avvalersi della cointestazione di un conto corrente e non solo i soggetti legati da vincolo matrimoniale o parentale.

In estrema sintesi, quanto sopra deriva dalla seguente duplicità dei diversi e distinti rapporti giuridici che caratterizzano il conto corrente cointestato a firma disgiunta.

1. RAPPORTO GIURIDICO CON LA BANCA

In base all’articolo 1814 del codice civile:”nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei soldi del conto”.

Quindi verso la Banca ciascun contestatario può disporre dell’intera somma sul conto, sempre che lo stesso conto sia a firma disgiunta.

2. RAPPORTO GIURIDICO INTERNO TRA I COINTESTATARI 

Le somme cointestate, fino a prova contraria, si presumono di proprietà comune dei cointestatari.

Di conseguenza: un cointestatario ”non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza” (così Cassazione n. 77/2018).

3. SULL’ARGOMENTO per una migliore disamina, rinvio all’articolo, in data 21 gennaio 2022, di Maria Luisa Missiaggia, in “Studio Castaldi – il diritto quotidiano” web.

Avv. Carla Lunedei

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