La Cassazione ha dichiarato non applicabili alle procedure fallimentari le riduzioni degli indennizzi del 20% o 40% di cui a un comma della “Legge Pinto”
Pertanto, grazie alla sentenza n. 25181.2021, è ragionevole ritenere, come sta già avvenendo, che le Corti di Appello, per le procedure fallimentari, non operino più le riduzioni degli indennizzi.
1. Il quantum degli indennizzi per ogni anno di ritardo oltre la “ragionevole” durata di sei anni delle procedure concorsuali-fallimenti.
1.1 L’articolo 2-bis (Misura dell’indennizzo), primo comma, della “Legge Pinto” stabilisce che: “Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole (…)”
1.2 Inoltre, il successivo primo comma bis prevede che: “La somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta”.
2. Un passo indietro: la “Legge Pinto” all’articolo 1 distingue specificatamente le diverse procedure giudiziarie che possono dar diritto agli indennizzi.
2.1 Più precisamente, ai fini di stabilire il diritto all’equa riparazione e il conteggio del numero degli anni di durata ragionevole delle diverse procedure, la Legge distingue volutamente e specificatamente le diverse ipotesi: processo civile, processo amministrativo, processo penale, procedimento di esecuzione forzata, procedura concorsuale-fallimento.
3. L’ingiusto orientamento di diverse Corti di Appello: applicazione quasi automatica delle riduzioni degli indennizzi del 20% o del 40%.
3.1 Diverse Corti di Appello – oltre che applicare di norma come misura degli indennizzi l’importo annuo minimo di euro 400, disattendendo quindi la previsione di fissazione caso per caso di un importo specifico compreso in un range tra 400 e 800 euro – avevano/hanno, altresì, adottato come prassi quella di operare anche le riduzioni stabilite dal già citato articolo 2-bis primo comma bis.
3.2 Quindi, in presenza di un fallimento con un certo numero di creditori insinuati, circostanza notoriamente normale ed ordinaria per tale procedura giudiziaria, diverse Corti decurtavano/decurtano l’indennizzo:
- del 20% se presenti più di dieci creditori insinuati;
- del 40% se presenti più di 50 creditori insinuati.
4. Finalmente, la Cassazione (n. 25181.2021) ha sentenziato che le riduzioni del 20% o del 40% non sono applicabili nel caso di procedure fallimentari.
4.1 In primo luogo, attraverso l’interpretazione letterale delle norme, la Cassazione ha affermato che:
“la parola ‘processo’ (…) ha un significato diverso dalle parole ‘procedura concorsuale’; con la conseguenza che la previsione di cui al comma 1 bis dell’articolo 2 bis, espressamente riferita al ‘processo’, non può essere riferita alla ‘procedura concorsuale’ (…)”.
4.2 In secondo luogo e di conseguenza, attraverso l’interpretazione sistematica delle norme, la Cassazione, ha statuito che:
mentre nel ‘processo’ civile “la pluralità di parti rappresenta una mera eventualità e la presenza di più di dieci – o addirittura di più di cinquanta – parti costituisce evenienza infrequente, o addirittura rara, nelle ‘procedure concorsuali’, per contro, la compresenza (il ‘concorso’, appunto) di una pluralità dei creditori costituisce l’ipotesi fisiologica e l’evenienza che i creditori insinuati siano più di cinquanta è del tutto ordinaria nella quotidiana esperienza giudiziaria; cosicché ritenere il disposto del comma 1 bis dell’articolo 2 bis della legge 89/2001 applicabile a tali procedure produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione, in punto di tutela del diritto alla ragionevole durata del giudizio, del cittadino ammesso al passivo di una ‘procedura concorsuale’ rispetto al cittadino che partecipi ad un ordinario ‘processo’ (…)”.
4.3 Alla luce delle suddette interpretazioni delle norme in questione – per un verso letterale, per altro verso sistematica – ha concluso dichiarando che le riduzioni del 20% o del 40% in argomento non sono applicabili nel caso di procedura concorsuale-fallimento.
5. Adeguamento delle Corti di Appello, senza più riduzioni degli indennizzi derivanti da procedure fallimentari.
5.1 Tenuto conto dell’autorevolezza giuridica ed interpretativa della Cassazione e della sua forza, formalmente non vincolante, ma sostanziale (potendo sempre essere il decisore finale di ogni eventuale decisione pervicacemente contraria delle Corti di merito) è ragionevole ritenere che, d’ora in avanti, le competenti e diverse Corti di Appello si conformino a quanto statuito dalla stessa Cassazione, come sta già avvenendo nella realtà e come avviene anche su altre materie giuridiche diverse da quelle in argomento.