Necessario ed opportuno rinvio al maggio 2022 dell’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, salve alcune norme già efficaci.

Differimento opportuno per armonizzare il nuovo Codice con la nuova direttiva comunitaria in materia e per la situazione negativa 2020/21 di gran parte delle imprese causa “Covid”.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (approvato con il decreto legislativo n.14/2019, attuativo della Legge n. 155/2017) si pone come obiettivo quello di riformare la materia delle procedure concorsuali e della crisi da sovraindebitamento, semplificando le norme attualmente vigenti e garantendo la certezza del diritto.

L’entrata in vigore del nuovo Codice (prevista per lo scorso 1 settembre 2021) è stata rinviata al 16 maggio 2022 con il decreto legge n.118/2021, salve alcune norme già efficaci.

“A motivare il rinvio una serie di elementi. Innanzitutto la necessità di adottare la nuova direttiva comunitaria, evitando l’esordio di regole nuove, con la necessità di doverle modificare subito dopo. A pesare però sono anche le condizioni di una larga parte delle imprese ancora pesantemente condizionate dall’emergenza sanitaria. Costringere a fare i conti con un pacchetto significativo di modifiche alla Legge fallimentare è sembrato in questa fase del tutto inopportuno” (così Il sole 24 ore web del 29 giugno 2021).

I contenuti specifici e tecnici del decreto legge n. 118.2021 nell’articolato e puntuale articolo, in data 1 settembre 2021, dell’Avv. Leonardo Serra, in “Altalex” web.

Avv. Carla Lunedei

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