Termini da rispettare per gli indennizzi della “Legge Pinto”.

Come sempre, “perentori” e vincolanti quelli dei privati; “ordinatori” e sempre più lunghi quelli dello Stato per pagare; misure in corso per accelerare i pagamenti dello Stato.

1. Termine perentorio per presentare le domande di indennizzo.

1.1 La “Legge Pinto” prevede che le domande di indennizzo devono essere proposte

“(…) a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva” (così articolo 4, primo comma).

1.2Nel caso specifico delle procedure fallimentari occorre fare riferimento ai decreti di chiusura di ciascun fallimento.

2. Domande anche per procedure ancora aperte, ma già oltre i termini fissati come “ragionevoli”.

Da diversi anni, grazie all’intervento della Corte Costituzionale, in tutti i casi di già avvenuto superamento dei termini, stabiliti dalla stessa Legge, quali tempi “ ragionevoli” le domande di indennizzo possono essere proposte anche prima della chiusura definitiva dei processi e delle procedure fallimentari.

3. Durata delle procedure ex “Legge Pinto” fino al pagamento degli indennizzi agli aventi diritto.

3.1 Al pari di tutti gli altri casi riguardanti i tempi della Giustizia italiana, anche per la “Legge Pinto” il rispetto di tutti i termini previsti in capo all’Autorità giudiziaria e/o la loro maggior durata dipendono dai Tribunali coinvolti e dalle Corti di Appello competenti  per le singole procedure azionate: in molti casi di poco, in altri casi in misure più significative.

3.2 Quindi sarebbe del tutto inutile e fuorviante diffondersi sui diversi iter e “passaggi temporali” delle dette procedure in senso generale ed unico.

3.3 Meglio e più utile che ciascun interessato, con l’ausilio dei Professionisti del caso, valuti ogni questione attinente le tempistiche nel contesto territoriale specifico nel quale azionare la “Legge Pinto”, avuto riguardo in particolare al Tribunale di riferimento e alla Corte di Appello competente a decidere sulle domande.

3.4 Quel che si può dire in linea generale è che nell’arco dei prossimi sei/otto mesi le dette tempistiche a carico della parte pubblica ed in favore dei cittadini e delle imprese aventi diritto potranno migliorare significativamente per le novità di cui ai prossimi due capitoli.

4. 20.000 nuovi ingressi di personale per una Giustizia più rapida e quindi anche riguardo i  pagamenti degli indennizzi ex “Legge Pinto”.

4.1 Dopo anni di modifiche solo normative, grazie ai vincoli pretesi dal PNRR e alla fattiva operosità del Governo Draghi, con particolare riferimento ai Ministri Cartabia e Brunetta, dei 22.500 nuovi ingressi di personale nella pubblica amministrazione, approvati nei mesi scorsi, ben 20.000 sono destinati alla Giustizia, con procedure attuative già molto avanzate per almeno 8.250 nuove assunzioni e poi ulteriori 8.000.

4.2 E’ evidente che tale significativo, essenziale e concreto potenziamento di personale operativo avrà effetti positivi anche in ordine ai tempi e ai pagamenti degli indennizzi previsti dalla “Legge Pinto”.

Sull’argomento richiamo e rinvio allo specifico articolo pubblicato nella Sezione LA GIUSTIZIA “GIUSTA”.

5. Presentazione telematica dei modelli di pagamento degli indennizzi.

Sull’argomento richiamo e rinvio all’articolo, in data 29 agosto 2021, di Lucia Izzo, in “Studio Castaldi – il diritto quotidiano” web.

Avv. Carla Lunedei

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